L’Associazione “Pesca Ambiente” riflettendo a voce alta vuole esporre, a tutti Voi, stralci di alcune regole legiferate per la tutela dei Fiumi e Torrenti e il rispetto del rilascio del Deflusso Minimo Vitale (DMV) : CONSIDERATO che la Giunta Regionale del Piemonte, con deliberazione n. 21-12180 del 6 aprile 2004, in attuazione dell’articolo 44 del D. Lgs. 152 dell’11 maggio 1999, recante norme in materia di tutela delle acque dall’inquinamento e in linea con gli orientamenti espressi dall’Unione europea nella direttiva quadro 2000/60/CE, , ha approvato il “progetto” di Piano di Tutela delle Acque, (PTA), quale strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e più in generale alla protezione dell’intero sistema idrico superficiale e sotterraneo piemontese. Il Progetto di PTA approvato con la succitata Deliberazione recepiva le indicazioni dell’Autorità di Bacino riguardanti l’applicazione dei metodi di determinazione dei valori del Deflusso Minimo Vitale (DMV) e delle modalità temporali di rilascio che deve essere garantito immediatamente a valle delle opere di captazione idrica sui corsi d’acqua (Allegato “B” - “criteri di regolazione delle portate in alveo” - Parma, 21/11/2001).
Con deliberazione 28-2845 del 15 maggio 2006, la Giunta Regionale, acquisito il parere favorevole succitato e recepito le proposte formulate dalla Conferenza Regionale delle risorse idriche in data 28 aprile 2006, ha fatto propria la Deliberazione della Giunta Regionale 23-13437 del 20 settembre 2004, modificata e integrata dalla Deliberazione 30-14577 del 17 gennaio 2005, con le ulteriori modifiche derivanti dalle sopra esposte considerazioni ed ha disposto la sua trasmissione al Consiglio Regionale per la definitiva approvazione del PTA. 1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque) e del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA), detta disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di Deflusso Minimo Vitale, di seguito denominato DMV. 2. Il presente regolamento, ferme restando le disposizioni della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) e dei relativi provvedimenti attuativi, persegue l’obiettivo di garantire la tutela delle biocenosi acquatiche compatibilmente con un equilibrato utilizzo della risorsa idrica e, in generale, concorrere al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
Lo stesso regolamento, all’art. 2, propone alcune definizioni importanti per la questione in oggetto, fra le quali meritano di essere citate: a) DMV; portata minima istantanea che deve essere presente in alveo immediatamente a valle dei prelievi, al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati; b) DMV idrologico; frazione della portata naturale media annua del corpo idrico in una data sezione, calcolata sulla base delle caratteristiche idrologiche peculiari delle diverse aree idrografiche; c) DMV di base; valore di DMV idrologico corretto in funzione della morfologia dell’alveo (M) e dei fenomeni di scambio idrico dei corsi d’acqua con la falda (A); d) DMV ambientale; il valore di DMV di base comprensivo degli eventuali fattori correttivi riguardanti la naturalità (N), la qualità dell’acqua (Q), la fruizione (F) e le esigenze di modulazione della portata residua a valle dei prelievi (T); e) prelievi esistenti; i prelievi per i quali il provvedimento di concessione è stato rilasciato antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e i prelievi con titolo in corso di regolarizzazione, ivi compresi quelli per i quali è in corso il procedimento di rilascio della concessione preferenziale o del riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica. All’art. 3 dello stesso regolamento si afferma che, salvo alcune eccezioni[1], il “…DMV di base si applica a tutti i prelievi d’acqua da sorgenti e da corsi d’acqua naturali, ivi compresi quelli che originano un invaso”, quindi compresi “tutti” i “prelievi esistenti”. Ciò in coerenza con quanto indicato alla lettera c) dell’art. 4 (obiettivi a scala di bacino) del DCR 117-10731 del 13/03/2007 sui “…criteri di regolazione delle portate in alveo, finalizzati alla quantificazione del deflusso minimo vitale dei corsi d’acqua del bacino padano e alla regolamentazione graduale e progressiva dei rilasci delle derivazioni da acque correnti superficiali” e soprattutto con il punto 4) dell’art. 39: “Entro il 31 dicembre 2008 tutte le derivazioni d’acqua in atto da corpi idrici naturali rilasciano il Deflusso Minimo Vitale di base, fermi restando eventuali obblighi di maggior rilascio già previsti nei disciplinari di concessione.”[2]
RISULTA QUINDI Sulla base di quanto sopra, salvo rare eccezioni, per tutti i corsi d’acqua del reticolo idrografico piemontese, “devono” essere garantite portate minime per la tutela degli ambienti acquatici e delle risorse idriche, così come previsto dal D. Lgs 152/1999 e confermato dal successivo D. Lgs. 152/2006 (in recepimento della Direttiva 2000/60/CE). In altri termini in nessun fiume ad acque perenni del Piemonte, nei tratti immediatamente a valle delle opere di derivazione idrica, devono risultare alvei asciutti per mancato rispetto delle norme. [1] Prelievi da fontanile, utilizzi dell’acqua per uso energetico attuati mediante turbine collocate nel corpo della traversa (a condizione che la continuità idraulica sia assicurata da un’apposita scala di risalita della fauna ittica) e prelievi di acque minerali e termali.
Di seguito riportiamo esempi monitorati e verificati.
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